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Ordinanza — n. 5178/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRARELLA ANTONIO LUIGI MARIA nato a FOGGIA il 27/03/1979 avverso la sentenza del 20/02/2020 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la colpevolezza, in sintonia coi principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, dalla mancata indicazione, sin dall'immediatezza, da parte dell'imputato di un giustificato motivo legittimante il porto dello sfollagente in metallo della lunghezza totale di 40 centimetri.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 5178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la colpevolezza, in sintonia coi principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, dalla mancata indicazione, sin dall'immediatezza, da parte dell'imputato di un giustificato motivo legittimante il porto dello sfollagente in metallo della lunghezza totale di 40 centimetri.

Parole chiave

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porto abusivo di armi pena accessoria oggetto pericoloso minaccia non comprovata circostanza attenuante sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Le censure relative all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRARELLA ANTONIO LUIGI MARIA nato a FOGGIA il 27/03/1979 avverso la sentenza del 20/02/2020 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la colpevolezza, in sintonia coi principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, dalla mancata indicazione, sin dall'immediatezza, da parte dell'imputato di un giustificato motivo legittimante il porto dello sfollagente in metallo della lunghezza totale di 40 centimetri.

Le censure relative all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondate posto che la Corte di appello ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto apprezzata come non particolarmente tenue ma idoneo soltanto al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre