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Ordinanza — n. 5177/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5177/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORMENTO PIERPAOLO nato a COSENZA il 08/09/1991 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; , Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione riproduce i rilievi dedotti con l'atto di appello, già adeguatamente vagliati e disattesi, e sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata. La Corte di appello, sulla scorta della diretta visione del video valorizzato dalla difesa, ha giustificatamente ritenuto inesistente il denunziato contrasto tra il contenuto di tale supporto visivo e la ricostruzione fornita dai Carabinieri nel verbale di arresto, puntualmente osservando che le immagini si riferiscono solo ad una fase dell'inseguimento, non coprono l'intero episodio né consentono di comprendere quale fosse la visuale dei carabinieri impegnati nel controllo.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 5177/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La censura relativa al trattamento sanzionatorio trascura che la Corte di appello ha valorizzato negativamente, ai fini della determinazione della pena, della recidiva e delle circostanze generiche, elementi ulteriori rispetto alla condotta tenuta dall'imputato dopo la deliberazione della decisione ed in particolare i precedenti penali, la gravità dei fatti e la sua personalità, fortemente negativa. Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili. È invero pacifico, in giurisprudenza, che la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale riesame della carcerazione preventiva recidiva nell'infrazione circostanze aggravanti o attenuanti convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
È invero pacifico, in giurisprudenza, che la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORMENTO PIERPAOLO nato a COSENZA il 08/09/1991 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione riproduce i rilievi dedotti con l'atto di appello, già adeguatamente vagliati e disattesi, e sollecita, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata. La Corte di appello, sulla scorta della diretta visione del video valorizzato dalla difesa, ha giustificatamente ritenuto inesistente il denunziato contrasto tra il contenuto di tale supporto visivo e la ricostruzione fornita dai Carabinieri nel verbale di arresto, puntualmente osservando che le immagini si riferiscono solo ad una fase dell'inseguimento, non coprono l'intero episodio né consentono di comprendere quale fosse la visuale dei carabinieri impegnati nel controllo.

La censura relativa al trattamento sanzionatorio trascura che la Corte di appello ha valorizzato negativamente, ai fini della determinazione della pena, della recidiva e delle circostanze generiche, elementi ulteriori rispetto alla condotta tenuta dall'imputato dopo la deliberazione della decisione ed in particolare i precedenti penali, la gravità dei fatti e la sua personalità, fortemente negativa. Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili. È invero pacifico, in giurisprudenza, che la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma