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Ordinanza — n. 5174/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5174/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIU MUBARAK nato il 07/11/1995 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; e Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che nessuno dei tre motivi di ricorso supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura relativa al vizio di motivazione è generica e non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo del Giudice di pace che ha dato conto, con precisi riferimenti fattuali, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato contestato. Le censure relative al giustificato motivo ostativo all'adempimento dell'ordine di espulsione e all'applicazione della causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto non possono essere esaminate perché l'imputato non ne ha sollecitato la loro applicazione al giudice del merito mediante l'allegazione di circostanze specifiche, così come ritenuto necessario dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5174/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine al giustificato motivo idoneo ad esentare dalla responsabilità per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., è stato affermato che, trattandosi di causa di inesigibilità e dunque di esimente speciale, deve essere il ricorrente ad allegare specifiche situazioni di inesigibilità (cfr., ex multis, Sez., 1, n. 49335 in data 02.12.2009, Rv. 245943, P.G. in proc. Wang; ecc.),. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non è carente nemmeno con riferimento: - alla valutazione della domanda di sanatoria, che non si assume neanche essere stata presentata; - al nulla osta della questura e alle attenuanti generiche perché non chieste o non dedotte al Giudice di pace.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento difetto di motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi validi motivo insorto dopo la fuga impedimenti all'allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIU MUBARAK nato il 07/11/1995 avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

e Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che nessuno dei tre motivi di ricorso supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura relativa al vizio di motivazione è generica e non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo del Giudice di pace che ha dato conto, con precisi riferimenti fattuali, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, del reato contestato. Le censure relative al giustificato motivo ostativo all'adempimento dell'ordine di espulsione e all'applicazione della causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto non possono essere esaminate perché l'imputato non ne ha sollecitato la loro applicazione al giudice del merito mediante l'allegazione di circostanze specifiche, così come ritenuto necessario dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Con riferimento alla previsione contenuta nell'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 è stato precisato che essa configura un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non impone una esplicita motivazione, allorché l'applicabilità dell'istituto non sia stata invocata dall'interessato (Sez. 4,n. 41702 del 20/09/2004 Nuciforo, Rv. 230277 - 01). La relativa doglianza, pertanto, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità posto che il giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, non può dichiarare l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto in assenza di una richiesta dell'imputato e di specifica interlocuzíone con la persona offesa comparsa in udienza e costituitasi parte civile (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 - 01).

In ordine al giustificato motivo idoneo ad esentare dalla responsabilità per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., è stato affermato che, trattandosi di causa di inesigibilità e dunque di esimente speciale, deve essere il ricorrente ad allegare specifiche situazioni di inesigibilità (cfr., ex multis, Sez., 1, n. 49335 in data 02.12.2009, Rv. 245943, P.G. in proc. Wang; ecc.),. Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non è carente nemmeno con riferimento: - alla valutazione della domanda di sanatoria, che non si assume neanche essere stata presentata; - al nulla osta della questura e alle attenuanti generiche perché non chieste o non dedotte al Giudice di pace.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in