Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5173/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5173/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5173/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELO GIOVANNI nato a ERICE il 30/08/1996 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione riproduce i rilievi dedotti con l'atto di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con l'argomentazione, non illogica bensì plausibile, che l'imputato, se presente in casa, avrebbe sicuramente sentito il suono del campanello posto che l'agente di polizia giudiziaria incaricato dei controlli aveva prima suonato il citofono dello stabile per poi ripetere l'operazione azionando il dispositivo posto accanto alla porta di ingresso dell'appartamento ubicato al quinto piano dell'edificio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5173/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione riproduce i rilievi dedotti con l'atto di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con l'argomentazione, non illogica bensì plausibile, che l'imputato, se presente in casa, avrebbe sicuramente sentito il suono del campanello posto che l'agente di polizia giudiziaria incaricato dei controlli aveva prima suonato il citofono dello stabile per poi ripetere l'operazione azionando il dispositivo posto accanto alla porta di ingresso dell'appartamento ubicato al quinto piano dell'edificio.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti ripetute violazioni del diritto degli stranieri evasione all'obbligo di contribuzione immigrazione clandestina criminalità persistente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELO GIOVANNI nato a ERICE il 30/08/1996 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La censura che denunzia il vizio di motivazione riproduce i rilievi dedotti con l'atto di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con l'argomentazione, non illogica bensì plausibile, che l'imputato, se presente in casa, avrebbe sicuramente sentito il suono del campanello posto che l'agente di polizia giudiziaria incaricato dei controlli aveva prima suonato il citofono dello stabile per poi ripetere l'operazione azionando il dispositivo posto accanto alla porta di ingresso dell'appartamento ubicato al quinto piano dell'edificio.

La censura relativa alla recidiva trascura che la Corte di appello ha espressamente giustificato la sua applicazione con l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, propenso, nel periodo di riferimento, a reiterare le violazioni, anche penalmente rilevanti, delle prescrizioni imposte dalle misure applicate dall'autorità giudiziaria. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2