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Ordinanza — n. 5168/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5168/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMONTINI COSIMO nato a TRIGGIANO il 03/10/1976 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con la quale è stata rigettata l'istanza di affidamento terapeutico avanzata da Cosimo Limontini. Rilevato che, successivamente alla presentazione del ricorso (il 18 maggio 2022), Limontini è stato scarcerato per fine pena. Ritenuto che è sopravvenuta una causa di inammissibilità, non avendo l'interessato manifestato, con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l'impugnazione (vedi, in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5168/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini). Ritenuto che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale scarcerazione differimento dell'esecuzione della pena remissione della pena mantenimento della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMONTINI COSIMO nato a TRIGGIANO il 03/10/1976 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con la quale è stata rigettata l'istanza di affidamento terapeutico avanzata da Cosimo Limontini. Rilevato che, successivamente alla presentazione del ricorso (il 18 maggio 2022), Limontini è stato scarcerato per fine pena. Ritenuto che è sopravvenuta una causa di inammissibilità, non avendo l'interessato manifestato, con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l'impugnazione (vedi, in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace:

Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini). Ritenuto che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma 10 novembre 20