Ordinanza — n. 5167/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. La Corte di appello, nel dichiarare inammissibile la dichiarazione di ricusazione, ha correttamente escluso che la condotta tenuta dal Tribunale di sorveglianza fosse anche solo astrattamente inquadrabile in una delle ipotesi di ricusazione previste dagli artt. 36 e seg. Il Presidente del Collegio, per come prospettato dallo stesso ricorrente, non aveva anticipato alcun giudizio ma aveva, a tutto concedere, compresso il suo diritto di formulare osservazioni nel corso dell'udienza camerale di trattazione attraverso atti comunque espressione dell'esercizio dei poteri presidenziali di conduzione dell'udienza, la cui correttezza, pertanto, è censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione ove si riverberi nella legittimità del provvedimento decisorio ed in particolare nella completezza e logicità della sua motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla causa di ricusazione correlata alla composizione del collegio che, dopo un iniziale rinvio, ha emesso il provvedimento finale di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., essa non può essere esaminata per la prima volta in questa sede ma andava tempestivamente sollevata con le formalità e nell'osservanza dei termini di ci agli artt. 38 e seg. cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. La Corte di appello, nel dichiarare inammissibile la dichiarazione di ricusazione, ha correttamente escluso che la condotta tenuta dal Tribunale di sorveglianza fosse anche solo astrattamente inquadrabile in una delle ipotesi di ricusazione previste dagli artt. 36 e seg. Il Presidente del Collegio, per come prospettato dallo stesso ricorrente, non aveva anticipato alcun giudizio ma aveva, a tutto concedere, compresso il suo diritto di formulare osservazioni nel corso dell'udienza camerale di trattazione attraverso atti comunque espressione dell'esercizio dei poteri presidenziali di conduzione dell'udienza, la cui correttezza, pertanto, è censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione ove si riverberi nella legittimità del provvedimento decisorio ed in particolare nella completezza e logicità della sua motivazione.
Quanto alla causa di ricusazione correlata alla composizione del collegio che, dopo un iniziale rinvio, ha emesso il provvedimento finale di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., essa non può essere esaminata per la prima volta in questa sede ma andava tempestivamente sollevata con le formalità e nell'osservanza dei termini di ci agli artt. 38 e seg. cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre