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Ordinanza — n. 5164/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5164/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5164/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRESTI SALVATORE nato a CATANIA il 10/12/1982 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; e-CONSIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche e alla conseguente erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, finisce con il sollecitare apprezzamenti di merito, diversi da quelli, non manifestamente illogici, contenuti nel provvedimento impugnato. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata puntualmente giustificata con l'assenza di elementi positivi diversi da quello delle confessione, giustificatamente considerata alla stregua di un mero strumento di semplificazione probatorio non indicativo di uno stato di resipiscenza o di una limitata capacità a delinquere perché intervenuta quando già erano stati acquisiti tutti gli elementi di prova a carico.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 5164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche e alla conseguente erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, finisce con il sollecitare apprezzamenti di merito, diversi da quelli, non manifestamente illogici, contenuti nel provvedimento impugnato. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata puntualmente giustificata con l'assenza di elementi positivi diversi da quello delle confessione, giustificatamente considerata alla stregua di un mero strumento di semplificazione probatorio non indicativo di uno stato di resipiscenza o di una limitata capacità a delinquere perché intervenuta quando già erano stati acquisiti tutti gli elementi di prova a carico.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare confessione testimonianza inattendibile permesso di promuovere un procedimento penale testimonianza della vittima esclusione del testimone

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Si tratta di motivazione insindacabile in sede di legittimità atteso che il giudice del merito ha posto a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento una motivazione non contraddittoria che da' conto degli elementi indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRESTI SALVATORE nato a CATANIA il 10/12/1982 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

e-CONSIDERATO IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche e alla conseguente erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, finisce con il sollecitare apprezzamenti di merito, diversi da quelli, non manifestamente illogici, contenuti nel provvedimento impugnato. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata puntualmente giustificata con l'assenza di elementi positivi diversi da quello delle confessione, giustificatamente considerata alla stregua di un mero strumento di semplificazione probatorio non indicativo di uno stato di resipiscenza o di una limitata capacità a delinquere perché intervenuta quando già erano stati acquisiti tutti gli elementi di prova a carico.

Si tratta di motivazione insindacabile in sede di legittimità atteso che il giudice del merito ha posto a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento una motivazione non contraddittoria che da' conto degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione del beneficio (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il