Ordinanza — n. 5163/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCENO CLAUDIO nato a PALERMO il 31/12/1976 MARCENO' ANTONINO nato a PALERMO il 27/12/1998 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5163/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo a base di entrambi i ricorsi di entrambi gli imputati riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di appello di Palermo, muovendo dalla premessa che Claudio Marcenò e Antonio Marcenò erano stati riconosciuti colpevoli del reato di tentato furto, ha escluso la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità osservando che, a prescindere dai due flaconi di detersivo materialmente spostati dal furgone preso di mira, gli imputati avevano comunque agito per impossessarsi dell'intero carico, di non modesto valore, custodito all'interno del veicolo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCENO CLAUDIO nato a PALERMO il 31/12/1976 MARCENO' ANTONINO nato a PALERMO il 27/12/1998 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo a base di entrambi i ricorsi di entrambi gli imputati riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La Corte di appello di Palermo, muovendo dalla premessa che Claudio Marcenò e Antonio Marcenò erano stati riconosciuti colpevoli del reato di tentato furto, ha escluso la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità osservando che, a prescindere dai due flaconi di detersivo materialmente spostati dal furgone preso di mira, gli imputati avevano comunque agito per impossessarsi dell'intero carico, di non modesto valore, custodito all'interno del veicolo.
Si tratta dV argomentazione in linea con il principio, consolidatosi nella più recente giurisprudenza di legittimità; secondo cui l'invocata attenuante può essere applicata anche al delitto tentato laddove sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato kl\portato a\ compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U. del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 - 01 Zonni). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il