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Ordinanza — n. 5162/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5162/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDINELLI PAOLOLUCIO nato a TRESCORE BALNEARIO il 04/11/1979 avverso l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria inviata in data 9 novembre 2022. Rilevato che l'unico motivo proposto sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nelle more dell'esecuzione, era stato sottoposto a misura custodiale in carcere perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80, comma 2, e 81 T.U. stup., per avere illecitamente coltivato centinaia di piante di marijuana e detenuto ingenti quantitativi di stupefacente dello stesso tipo e di hashish.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, attribuendo rilevanza a elementi fattuali (la coltivazione di cannabis light e la sua estraneità al reato) ritenuti giustificatamente irrilevanti dall'ordinanza impugnata, correttamente applicando il principio per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 De Bello, Rv. 276498 - 01).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena abbandono del procedimento penale capacità di subire la carcerazione dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDINELLI PAOLOLUCIO nato a TRESCORE BALNEARIO il 04/11/1979 avverso l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e la memoria inviata in data 9 novembre 2022. Rilevato che l'unico motivo proposto sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l'affidato, nelle more dell'esecuzione, era stato sottoposto a misura custodiale in carcere perché raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80, comma 2, e 81 T.U. stup., per avere illecitamente coltivato centinaia di piante di marijuana e detenuto ingenti quantitativi di stupefacente dello stesso tipo e di hashish.

Il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, attribuendo rilevanza a elementi fattuali (la coltivazione di cannabis light e la sua estraneità al reato) ritenuti giustificatamente irrilevanti dall'ordinanza impugnata, correttamente applicando il principio per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019 De Bello, Rv. 276498 - 01).

Quanto all'efficacia retroattiva della revoca, il ricorrente non si confronta con la giustificazione del provvedimento impugnato che, in piena sintonia con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987, ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la modesta afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa (l'obbligo di permanenza nel domicilio era limitato al solo orario notturno). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa dì ogi\; inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro