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Ordinanza — n. 5158/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5158/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECCI GIAN MARCO nato a ROMA il 30/03/1988 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben tre anni), ma anche la loro consumazione in contesti ambientali diversi (Roma e Marino). Tali elementi sono stati plausibilmente considerati sintomatici della rfl comportamenti illeciti piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben tre anni), ma anche la loro consumazione in contesti ambientali diversi (Roma e Marino). Tali elementi sono stati plausibilmente considerati sintomatici della rfl comportamenti illeciti piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti reiterazione di reati penali criminalità persistente doppia punibilità concorso ideale riduzione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NECCI GIAN MARCO nato a ROMA il 30/03/1988 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben tre anni), ma anche la loro consumazione in contesti ambientali diversi (Roma e Marino). Tali elementi sono stati plausibilmente considerati sintomatici della rfl comportamenti illeciti piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Le censure del ricorrente, che prospettano una diversa ed alternativa valutazione del dato temporale e considerano irrilevante e comunque recessiva rispetto all'omogeneità delle violazioni (detenzione e spaccio dello stesso tipo di sostanza stupefacente) la diversità del luogo di consumazione dei reati isono, di contro, manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità perché finiscono per sollecitare, nella sostanza, una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è, nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delha ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novemb