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Ordinanza — n. 5153/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5153/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CORRADO ANGELO nato a TARANTO il 10/07/1972 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicamente depositato in data 29 settembre 2022. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicamente depositato in data 29 settembre 2022. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento.

Parole chiave

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abbandono del procedimento revoca dell'opposizione tempestività dell'istanza di ricusazione inattività successiva alla sospensione rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CORRADO ANGELO nato a TARANTO il 10/07/1972 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicamente depositato in data 29 settembre 2022. Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10.11.2022