Italian court dismisses appeal against execution order due to lack of evidence for mafia association.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments manifestly unfounded because he was never convicted of mafia-related crimes under Article 416 bis. Furthermore, the judge correctly noted the inconsistency in the timeline and nature of the alleged offenses, which contradicted the claim of a unified criminal design.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416 bis; Art. 7 dl. n. 152/1991: An appeal against an execution order is inadmissible if the appellant fails to provide necessary criticism of the lower court's reasoning or if the facts do not support the claim of membership in a mafia organization.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHIO BIAGIO nato a POLISTENA il 19/08/1989 avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che i motivi posti a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto risultano manifestamente infondati, non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione e comunque sollecitano non consentiti apprezzamenti di merito. I! Giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta, in primo luogo, a! riconoscimento della continuazione l'assenza di elementi da cui desumere che i reati di cui è stata chiesta l'unificazione siano stati commessi da Vecchio in qualità di appartenente ad una cosca mafiosa, tenuto conto che lo stesso non è mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis né per reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 1991).
Ha aggiunto che, in ogni caso, la disomogeneità dei titoli di reato (detenzione di sostanza stupefacente, omicidio e resistenza a pubblico ufficiale), il non breve distacco temporale tra i primi episodi delittuosi e l'ultimo (tre anni) e la lettura del casellario giudiziario depongono nel senso della sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Le censure del ricorrente appaiono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Lu,, deLIu ie n Kulud, Il consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi D E POSIT 06 FEB 2 IL