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Ordinanza — n. 5148/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5148/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5148/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAFIORE MARIO GASPARE nato a CASTELVETRANO il 04/01/1971 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo non sono scandit da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono comunque manifestamente infondate. La denunciata incoerenza tra le due sentenze poste in esecuzione fondata sulla circostanza indicata come impossibile a verificarsi, sul piano storico naturalistico , che il condannato all'epoca di consumazione dei due furti di energia elettrica fosse contemporaneamente assegnatario di due distinti alloggi popolari nonché residente in due luoghi diversi non può dare luogo ad una questione di ne bis in idem, rilevabile con lo strumento di cui all'art. 669 cod, proc, pen,, che postula la medesimezza dei fatti giudicati e non la diversità come riconosciuta dallo stesso ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ka ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo non sono scandit da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono comunque manifestamente infondate. La denunciata incoerenza tra le due sentenze poste in esecuzione fondata sulla circostanza indicata come impossibile a verificarsi, sul piano storico naturalistico , che il condannato all'epoca di consumazione dei due furti di energia elettrica fosse contemporaneamente assegnatario di due distinti alloggi popolari nonché residente in due luoghi diversi non può dare luogo ad una questione di ne bis in idem, rilevabile con lo strumento di cui all'art. 669 cod, proc, pen,, che postula la medesimezza dei fatti giudicati e non la diversità come riconosciuta dallo stesso ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ka ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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divieto di doppia punibilità infrazioni uniche e continuate sottrazione di energia concorso materiale di reati danneggiamento d'impianti elettrici pluralità di motivazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAFIORE MARIO GASPARE nato a CASTELVETRANO il 04/01/1971 avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo non sono scandit da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono comunque manifestamente infondate. La denunciata incoerenza tra le due sentenze poste in esecuzione fondata sulla circostanza indicata come impossibile a verificarsi, sul piano storico naturalistico , che il condannato all'epoca di consumazione dei due furti di energia elettrica fosse contemporaneamente assegnatario di due distinti alloggi popolari nonché residente in due luoghi diversi non può dare luogo ad una questione di ne bis in idem, rilevabile con lo strumento di cui all'art. 669 cod, proc, pen,, che postula la medesimezza dei fatti giudicati e non la diversità come riconosciuta dallo stesso ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ka ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022, Il Consigliere estensore Il Presidente