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Ordinanza — n. 5147/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5147/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5147/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PUORTO MARIO nato a AVERSA il 22/10/1985 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo riproducono pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti dai giudici del merito che, con valutazioni conformi, hanno ritenuto sussistenti condizioni ostative alla concessione del permesso premio. In particolare, il Magistrato di sorveglianza ed il Tribunale, adito in sede di reclamo, hanno chiarito che, a prescindere dalla pur ancora sussistente allarmante pericolosità sociale del condannato, non era stato ancora formulato, in ragione dell'esito non favorevole e comunque interlocutorio dell'osservazione infra muraria, un "programma di trattamento che apra all'esterno":

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5147/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di argomentazione corretta sul piano giuridico. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in sede di concessione del permesso premio va verificata anche la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n, 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv, 273608 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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vantaggi sociali importanza del successo d'integrazione esclusione sociale integrazione sociale congedo per motivi sociali dipendenza dall'assistenza sociale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PUORTO MARIO nato a AVERSA il 22/10/1985 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo riproducono pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti dai giudici del merito che, con valutazioni conformi, hanno ritenuto sussistenti condizioni ostative alla concessione del permesso premio. In particolare, il Magistrato di sorveglianza ed il Tribunale, adito in sede di reclamo, hanno chiarito che, a prescindere dalla pur ancora sussistente allarmante pericolosità sociale del condannato, non era stato ancora formulato, in ragione dell'esito non favorevole e comunque interlocutorio dell'osservazione infra muraria, un "programma di trattamento che apra all'esterno":

Si tratta di argomentazione corretta sul piano giuridico. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in sede di concessione del permesso premio va verificata anche la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n, 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv, 273608 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022, Il Cons