Ordinanza — n. 5146/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA GIOSUE' nato a NAPOLI il 17/10/1991 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è generico Al Tribunale di sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui era stata negata la liberazione anticipata sul rilievo che il condannato, nei semestri in valutazione, aveva commesso fatti di rilevanza penale per i quali pendevatto procedimenti in corso e che tali condotte illecite, autonomamente valutate, escludevano la sua adesione all'opera di rieducazione, il ricorrente si limita ad opporre l'omessa motivazione sulla base di argomentazioni astratte che non tengono conto delle argomentazioni a sostegno della decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5146/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA GIOSUE' nato a NAPOLI il 17/10/1991 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è generico Al Tribunale di sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui era stata negata la liberazione anticipata sul rilievo che il condannato, nei semestri in valutazione, aveva commesso fatti di rilevanza penale per i quali pendevatto procedimenti in corso e che tali condotte illecite, autonomamente valutate, escludevano la sua adesione all'opera di rieducazione, il ricorrente si limita ad opporre l'omessa motivazione sulla base di argomentazioni astratte che non tengono conto delle argomentazioni a sostegno della decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022.