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Ordinanza — n. 5145/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5145/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSABENE ENRICO nato a REGGIO CALABRIA il 09/09/1977 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e che è stata richiamata dal giudice del merito, risponde a titolo di concorso nel reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), colui che da in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5145/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e che è stata richiamata dal giudice del merito, risponde a titolo di concorso nel reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), colui che da in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale regolamentazione della caccia parità delle armi esplosivi e articoli pirotecnici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSABENE ENRICO nato a REGGIO CALABRIA il 09/09/1977 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e che è stata richiamata dal giudice del merito, risponde a titolo di concorso nel reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), colui che da in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza.

Per l'integrazione della condotta di porto non si richiede, invece, l'instaurazione di un rapporto stabile con l'arma, protrattosi per un tempo apprezzabile. Tale relazione materiale è, infatti, rilevante, come peraltro affermato dal ricorrente, per l'integrazione del diverso reato di detenzione illegale di armi, non contestato nel caso in esame. Né risulta accertato un momentaneo passaggio del fucile bensì la consegna dell'arma da parte del legittimo detentore all'odierno ricorrente, il quale ne ha mantenuto l'autonoma disponibilità per il tempo necessario ad allontanarsi di venti metri e per utilizzarla, con l'esplosione di due colpi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022: Il Consigliere estensore Il Presi