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Ordinanza — n. 5143/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5143/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN VIOREL LEONARD nato il 31/03/1988 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il ricorso è invece fondato in ordine al secondo motivo di ricorso. Coglie, infatti, nel segno la censura proposta, perché correttamente evidenzia come la contravvenzione contestata al capo 3) si è estinta anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5143/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Coglie, infatti, nel segno la censura proposta, perché correttamente evidenzia come la contravvenzione contestata al capo 3) si è estinta anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

Parole chiave

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attenuazione della pena diritto al risarcimento danni risarcimento per errore giudiziario restituzione delle prestazioni risarcimento alle vittime di reati sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSTANTIN VIOREL LEONARD nato il 31/03/1988 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato che il ricorso è invece fondato in ordine al secondo motivo di ricorso. Coglie, infatti, nel segno la censura proposta, perché correttamente evidenzia come la contravvenzione contestata al capo 3) si è estinta anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della ntenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della fnmediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte;

Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché va eliminata la parte di pena, aggiunta per la contravvenzione predetta nel calcolo della continuazione, di mesi uno di reclusione inerente al capo 3), posto che predetto reato è estinto per intervenuta prescrizione;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della multa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Cananzi Eduardo De Gregorio ("5 DEP() ,ITATA IN CANL ELI 0 6 F 023 C.A\cz.-11 E ESPERTO Dom SSC, PCIO Diamcmii CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE b\ 'S A teJ., VUU nk;ak \1\ • ._),.) (s•i.. -)) , R,u,k9,,9, - n_u MeQJ - & '-i t•.(' ' ,--kcLO 5,3) i '1,\)3 \ A o, i ;1_6, \ 1- .9._, 9) , < .)b Ìr., v\ <_.

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