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Ordinanza — n. 5140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal when defendant waives liability grounds, binding second instance on responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant waived all grounds regarding criminal liability to settle solely on the sentence. The lower court's original finding on responsibility became final and binding since the defendant explicitly renounced arguments concerning that specific element. Consequently, the court ruled that the second-instance judgment on liability could not be re-examined, enforcing the preclusive effect of the waiver.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a defendant waives grounds regarding criminal liability to agree only on the sentence, the second-instance court is bound by the first-instance finding on responsibility, rendering that point res judicata and excluding further examination in the appeal.

Parole chiave

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waiver of liability grounds res judicata on responsibility second instance preclusion criminal procedure waiver inadmissible appeal judicial preclusion effect sentencing agreement partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia.
art. 599-bis cod. proc. pen
Va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICCO PASQUALE nato a NAPOLI il 04/06/1974 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIde a›.44i€43 aeperrti,, udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Si evidenzia, infatti, che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. Va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione e, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C