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Ordinanza — n. 5137/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5137/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); l'errore manifesto, quindi, è configurabile solo quando tale erronea qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5137/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, Krrashi, Rv. 273323).

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza attendibilità dei testimoni godimento dei diritti civili responsabilità penale dei minori impunità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI GIORDANO ANTONIO nato a BRONTE il 04/09/1983 avverso la sentenza del 05/04/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato- awiseaUe per" udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); l'errore manifesto, quindi, è configurabile solo quando tale erronea qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Deve trattarsi, quindi, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata, perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica, come quella dibattimentale, degli atti del procedimento. La Corte, pertanto, ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità la generica denuncia dell'erronea qualificazione giuridica poiché essa risulta, innanzitutto, incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla discrezionalità dello strumento processuale e alla impossibilità per il giudice di «sostituirsi» alla determinazione delle parti) e, infine, perché si pone in conflitto con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato, sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi (di diritto) che non risultino palesati dal provvedimento impugnato. 1.2.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28578 del 06/03/2018, Krrashi, Rv. 273323).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm