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Ordinanza — n. 5125/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling notification to lawyer valid when defendant is unreachable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5125/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling the lower court's reasoning was logical and sufficient. The appellant challenged the notification of a default judgment to his lawyer because he could not be found at his declared address. The court held that temporary absence or difficulty locating the specific address justifies serving the document to the defense counsel under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a defendant is unreachable at their declared domicile, notification to the defense lawyer is valid if the postal officer attests to the impossibility of service, and the appellant bears the costs of the inadmissible appeal.

Parole chiave

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criminal procedure notification service of process to lawyer unreachable defendant domicile inadmissible appeal costs of proceedings default judgment enforcement postal service attestation disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'estratto contumaciale era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOGAN BINO GIOVANNI nato a PERUGIA il 01/10/1959 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei elementi agli atti. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'estratto contumaciale era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., poiché era stata constatata l'inidoneità del domicilio eletto (presso cui l'atto era stato regolarmente indirizzato), determinata dalla irreperibilità del condannato.

È legittima, infatti, la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così