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Ordinanza — n. 5119/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete legal interest in prisoner transfer case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant lacked concrete legal interest, having already been transferred to another prison facility. The appellant argued for principle-based corrections, but the court emphasized that interest requires actual prejudice, not mere theoretical correction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks concrete legal interest, requiring actual prejudice rather than mere theoretical correction of legal assertions.

Parole chiave

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lack of legal interest prisoner transfer inadmissible appeal procedural costs concrete prejudice principle-based appeal Italian criminal procedure revoca dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Appare pacifico, infatti, che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ai fini della proposizione di una impugnazione sia necessario avervi interesse.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido
Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia presentato da soggetto privo di interesse, poiché tende a ottenere enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli al ricorrente. In tal senso, si evidenzia che, nelle more del procedimento, Attanasio è stato trasferito in altro istituto penitenziario. Appare pacifico, infatti, che, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ai fini della proposizione di una impugnazione sia necessario avervi interesse. Sul punto, si osserva che - secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione - l'interesse a proporre impugnazione debba essere apprezzabile non solo nei termini di attualità, ma anche in quelli della concretezza, tanto da non potersi risolvere nella mera aspirazione alla correzione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata.

La concretezza dell'interesse, infatti, può ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio del diritto dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così