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Ordinanza — n. 5116/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5116/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5116/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. In tema di incidente di esecuzione, si sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione». Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, l'istanza era una mera riproposizione di altra medesima istanza già rigettata con ordinanza del 12 ottobre 2021, essendosi Loiacono limitato a evidenziare che l'osservazione era stata chiusa e che pendeva richiesta di permesso premio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5116/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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regime penitenziario massima inquisitoria sociale detenuto carcerazione preventiva eccessiva diritto penitenziario mandato precauzionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIACONO IVAN nato a BARI il 02/11/1974 avverso il decreto del 21/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In tema di incidente di esecuzione, si sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., «se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione». Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, l'istanza era una mera riproposizione di altra medesima istanza già rigettata con ordinanza del 12 ottobre 2021, essendosi Loiacono limitato a evidenziare che l'osservazione era stata chiusa e che pendeva richiesta di permesso premio.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec