Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5114/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5114/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che il materiale esplodente sequestrato assumeva il connotato della micidialità proprio degli esplosivi, la cui detenzione illegale non poteva che essere sanzionata ai sensi dell'art. 2 legge n. 895 del 1967, considerato il confezionamento artigianale del materiale, detenuto in grandi quantità e custodito senza alcuna cautela, in maniera tale da poter arrecare pregiudizio a terzi per la possibile accidentale accensione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5114/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
rinvio del dibattimento rigetto provvisorio dell'opposizione vizio di procedura censure procedurali ritiro della domanda di revisione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURANO VITO nato a TARANTO il 09/03/1979 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che il materiale esplodente sequestrato assumeva il connotato della micidialità proprio degli esplosivi, la cui detenzione illegale non poteva che essere sanzionata ai sensi dell'art. 2 legge n. 895 del 1967, considerato il confezionamento artigianale del materiale, detenuto in grandi quantità e custodito senza alcuna cautela, in maniera tale da poter arrecare pregiudizio a terzi per la possibile accidentale accensione.

Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto in modo ineccepibile di disattendere la doglianza difensiva formulata nell'atto di appello dall'imputato, il quale non aveva attribuito il giusto peso al quantitativo di materiale esplodente sequestrato, alla modalità della sua detenzione e conservazione, prima ancora del suo confezionamento artigianale. D'altronde, come evidenziato dallo stesso giudice di merito, integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co