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Ordinanza — n. 5111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come si evince dai registri del servizio informatico penitenziario e dalla stessa rinuncia al ricorso di Albanese, in data 3 agosto 2022 il ricorrente è stato rimesso in libertà. Nel sistema processuale penale, infatti, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel sistema processuale penale, infatti, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento malgrado rischio di persecuzione revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale messa in libertà provvisoria controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione d'inammissibilità, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE VINCENZO nato a COSENZA il 02/08/1972 avverso l'ordinanza del 12/08/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come si evince dai registri del servizio informatico penitenziario e dalla stessa rinuncia al ricorso di Albanese, in data 3 agosto 2022 il ricorrente è stato rimesso in libertà. Nel sistema processuale penale, infatti, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti.

Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

2. Alla dichiarazione d'inammissibilità, determinata da ragione non imputabile al ricorrente, non deve essere pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso