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Ordinanza — n. 5095/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5095/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally submitted the petition after the 2017 law mandated representation by a qualified lawyer. The appellant argued for a personal filing, but the court noted that both the contested judgment and the appeal occurred after the legislative change. Consequently, the court ruled that the appeal violated the statutory requirement for lawyer-signed submissions and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by the convicted person after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by a lawyer registered in the special register.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing lawyer representation Cassation procedure legal costs revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Art. 571 comma 1 c.p.p.
Art. 613 comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21.12.2017, Aiello
571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAABOUNI HOUSSEM nato il 05/10/1991 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22 dicembre 2021 la Corte di Appello di Venezia, in accordo con il concordato avvenuto tra le parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 28.05.2021 dal Tribunale di Padova, impugnata dall'imputato CHAABOUNI Houssem, esclusa la declaratoria di recidiva, ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione, applicata la diminuente processuale. Ha confermato nel resto la sentenza.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione CHAABOUNI Houssem con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Psi