Cassation appeal dismissed as inadmissible because the contested order is not appealable under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fortunato Stassi inadmissible, ruling that the contested order from the Court of Appeal's Public Prosecutor was not subject to direct cassation review. Stassi argued a violation of Article 657 of the Code of Criminal Procedure regarding the recognition of custodial time as fungible, but the court noted such grievances must be raised via an execution incident under Article 666. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 657 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: An order by the Public Prosecutor rejecting a request for fungibility of custodial time is not appealable by cassation and must be challenged through an execution incident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASSI FORTUNATO nato a PARTANNA il 15/02/1955 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 della PROC.GEN.CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle p-,344; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; k IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso il 18 marzo 2022 la Procura Generale della Repubblica ha respinto l'istanza avanzata da STASSI Fortunato tesa ad ottenere il riconoscimento a titolo di fungibilità della custodia cautelare in carcere subita dal 23 marzo 2006 al 17 luglio 2008 (anni 2, mesi 4 e gg.
6) nel procedimento penale definito con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, sulla pena espianda per il titolo attualmente in esecuzione.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione STASSI Fortunato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché rivolto ad un provvedimento non impugnabile. Le doglianze avverso simile provvedimento possono essere portate alla cognizione del giudice, tramite incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen. .
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente