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Ordinanza — n. 5093/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the convicted person after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted individual. The underlying order from the Tribunal of Surveillance in Bari had rejected requests for social service placement or home detention. The court ruled that since the appeal occurred after August 3, 2017, the convicted person lacked the right to file personally and must use a registered defense attorney.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by convicted persons after the 2017 reform are inadmissible and must be submitted by registered defense attorneys.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing convicted person defense attorney Cassation reform motivi di cassazione ricorso per cassazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Art. 571 comma 1 c.p.p.
Art. 613 comma 1 c.p.p.
art. 94 D.P.R. 309/90
pen., l'affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/90 o la detenzione domiciliare ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21.12.2017, Aiello
571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATO NICOLA nato a CORATO il 29/02/1972 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 2 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze avanzate da PILATO Nicola tese ad ottenere l'affidamento ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen., l'affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/90 o la detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord.pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PILATO Nicola con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consi