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Ordinanza — n. 5092/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5092/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Carone's appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant. The contested order from the Bari Supervision Tribunal rejected his request for a mandatory sentence deferral due to serious illness. Since the appeal occurred after August 3, 2017, the law requiring representation by a registered defense attorney applies, rendering the personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by the convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and must be submitted by a registered defense attorney.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defense attorney requirement Law 103/2017 mandatory sentence deferral Cassation procedure legal representation diritti della difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.
Art. 571 comma 1 c.p.p.
Art. 613 comma 1 c.p.p.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21.12.2017, Aiello
571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARONE VINCENZO nato a MESAGNE il 02/05/1958 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; RAI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza avanzata da CARONE Vincenzo tesa ad ottenere il differimento facoltativo della pena per grave infermità ex art. 147, n. 2, cod. pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione CARONE Vincenzo con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden