Cassation appeal dismissed for generic grounds; no specific new argument presented to justify re-opening the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant sought to apply the rule of continued offense to facts already evaluated in a previous rejected request, but failed to specify a new argument or concrete justification for re-opening the matter. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, co. 2 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify a new argument or concrete justification for re-opening a previously rejected request.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEVENTO DANIELE nato a TRICARICO il 27/10/1984 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; pA1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 febbraio 2022 il Tribunale di Matera ha respinto l'istanza avanzata da BENEVENTO Daniele tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che, l'istanza, fondata sui medesimi elementi già valutati con la richiesta rigettata con ordinanza resta in data 1.04.2021, deve essere dichiarata inammissibile.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BENEVENTO Daniele deducendo violazione di legge in relazione all'art. 666, co. 2, cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo specificato né argomentato in concreto il novum che avrebbe legittimato la riproposizione della domanda.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President