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Ordinanza — n. 5089/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible because grounds were previously waived by parties during settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible on procedural grounds. The appellants argued violations of substantive and procedural criminal law regarding sentencing reductions, but these claims were based on grounds they had explicitly waived during a prior settlement agreement. The court ruled that re-litigating waived arguments violates the principle of finality and ordered the dismissal of the appeals along with sanctions for the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against judgments rendered pursuant to Art. 599 bis cod. proc. pen. are inadmissible if the grounds raised were previously waived by the parties in a settlement agreement.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds settlement agreement inadmissible cassation appeal procedural waiver finality of judgment condono delle spese procedurali remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Ed invero, le doglianze ripropongono punti dei motivi di appello oggetto di espressa rinunzia, avvenuta in sede di concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 546 lett. e cod. proc. pen.
Art. 62bis cod. pen.
pen., art. 62bis, 132, 133 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
LANZILOTTO Vincenzo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. anche con riferimento all'art.
Art. 521 cod. proc. pen.
anche con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen. COLAZZO Marco ha dedotto violazione di legge in relazione all'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARZANO GIUSEPPE nato a NARDO il 28/07/1966 LANZILLOTTO VINCENZO nato a GALATINA il 21/06/1980 COLAZZO MARCO nato a NARDO' il 14/10/1996 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1.. Con sentenza emessa il 29 settembre 2021 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Lecce emessa in data 19.09.2020, nei confronti di COLAZZO Marco,(LANZILOTTO)Vincenzo e MARZANO Giuseppe, come concordato dalle parti, e.Q..,4 z ; 4 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in favore di COLAZZO Marco, ha ridotto (----i la pena a carico dello stesso ad anni sei e mesi otto di reclusione; ha ridotto la pena a carico di LANZILOTTO Vincenzo ad anni sei e mesi tre di reclusione; ha ridotto la pena a carico di MARZANO Giuseppe ad anni sette e mesi quattro di reclusione. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MARZANO Giuseppe, LANZIEOTTO Vincenzo, COLAZZO Marco. MARZANO Giuseppe ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192, 546 lett. e cod. proc. pen., art. 62bis, 132, 133 cod. pen. LANZILOTTO Vincenzo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. anche con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen. COLAZZO Marco ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. inl 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.

Ed invero, le doglianze ripropongono punti dei motivi di appello oggetto di espressa rinunzia, avvenuta in sede di concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ut della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore