Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally after the 2017 law requiring defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Maiorano's appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted party. The appeal challenged a lower court's order rejecting a request to recalculate his sentence, but the proceedings occurred after August 3, 2017. The court ruled that the 2017 law abolished the right of convicted persons to file appeals personally, mandating that such requests must be submitted by registered defense counsel, rendering the personal filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals filed personally by convicted persons after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be submitted by defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANO GIOVANNI nato a TORCHIAROLO il 31/01/1981 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle per-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 febbraio 2022 il Tribunale di Lecce - quale giudice della esecuzione - ha respinto la richiesta di rideterminazione della pena, inflitta con la sentenza di applicazione della pena del 10.12.19, proposta da MAIORANO Giovanni.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione MAIORANO Giovanni con atto personale.
3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr siden