Cassation appeal dismissed as inadmissible due to express waiver of appeal grounds under Art. 599-bis Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it relied on an aggravating circumstance that the parties had expressly waived during a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Mile Petro challenged the appellate court's reduction of his sentence by invoking Article 576 of the Penal Code, but the waiver rendered this ground legally unavailable for cassation review. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Petro to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds that were expressly waived by the parties in a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILE PETRO nato il 27/07/1963 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle paFti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa q7 dicembre 2021 la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento\ i del concordato prospettato dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. ed in parziale riforma della sentenza del 18.02.2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, ha ridotto la pena irrogata a MILE Petro in anni cinque e mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MILE Petro deducendo violazione di legge in riferimento alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 576 co.1 n.5 cod.pen. .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo riferito ad uno dei motivi di appello oggetto di espressa rinunzia, avvenuta in sede di concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid