Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation of probation revocation decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Haouam Abderrahman inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court committed errors in reasoning regarding his conduct during the probation period and the timing of the revocation. The court rejected these claims, ruling that the appeal sought a re-evaluation of facts already properly assessed by the Tribunal of Surveillance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts congruently appreciated by the lower court, as such appeals are reserved for the Supreme Court only under strict statutory conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAOUAM ABDERRAHMAN nato il 26/09/1989 avverso l'ordinanza del 05/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rul IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova concesso a HAOUAM Abderrahman con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - HAOUAM Abderrahman deducendo I. Vizio di motivazione, nella parte in cui il tribunale di Sorveglianza di Venezia ha affermato l'incompatibilità del comportamento tenuto dal ricorrente con la prosecuzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; II. Vizio di motivazione con rifermino alle ragioni della revoa ex tunc della misura alternativa concessa al HAOUAM, sulla scelta della data da cui far decorrere gli effetti della revoca dell'affidamento, nonché omessa e illogica motivazione sul comportamento tenuto dal HAOUAM durante l'affidamento del 15.10.2021 al 13.12.2021.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi