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Ordinanza — n. 5084/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation of probation eligibility under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5084/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gabriel Ciobotaru's appeal inadmissible because it requested a re-evaluation of factual elements already properly assessed by the lower court. The Tribunal had rejected his request for probation and home detention, citing his criminal capacity and the severity of the sentence exceeding statutory thresholds. The Court ruled that such appeals are not permitted when they merely ask for a new assessment of facts without raising new legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 47 O.P.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against probation or home detention decisions are inadmissible if they constitute a mere request for re-evaluation of facts already congruently assessed in the first instance.

Parole chiave

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probation eligibility home detention threshold factual re-evaluation inadmissible appeal criminal capacity assessment allontanamento malgrado rischio di persecuzione disdetta in periodo di prova assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 47 O.P.
Con ordinanza emessa il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata da CIUBOTARU Gabriel volta ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 O.P. e dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare.
Art. 47 ter O.P.
In motivazione, il Tribunale sottolinea che, in ragione al quantum della pena da eseguire, la sanzione è superiore alla soglia fissata dall'art. 47 ter O.P. ai fini del riconoscimento del beneficio della detenzione domiciliare.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUBOTARU GABRIEL nato il 16/02/1985 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-x-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata da CIUBOTARU Gabriel volta ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al Servizio Sociale ex art. 47 O.P. e dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, in ragione al quantum della pena da eseguire, la sanzione è superiore alla soglia fissata dall'art. 47 ter O.P. ai fini del riconoscimento del beneficio della detenzione domiciliare.

Quanto alla concessione dell'affidamento in prova, il Tribunale evidenzia che, sulla base delle risultanze istruttorie processuali e considerata la capacità criminale dimostrata dal reo, quest'ultimo non può ritenersi pronto per beneficiare dell'ampia misura alternativa dell'affidamento in prova, non potendosi formulare una prognosi positiva in merito all'eventualità che lo stesso si asterrà dalla commissione di nuovi reati.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CIUBOTARU Gabriel deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 47 O.P.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres