Ordinanza — n. 5083/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERBINO MARIO nato a CATANIA il 29/11/1968 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava l'inammissibilità delle istanze avanzate da GERBINO Mario tese ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, O.P. e di semilibertà ex art. 48 0.P.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5083/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava l'inammissibilità delle istanze avanzate da GERBINO Mario tese ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, O.P. e di semilibertà ex art. 48 0.P.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERBINO MARIO nato a CATANIA il 29/11/1968 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dichiarava l'inammissibilità delle istanze avanzate da GERBINO Mario tese ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen., di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 bis, O.P. e di semilibertà ex art. 48 0.P.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso GERBINO Mario deducendo violazione dell'art. 4 per Cassazione - nelle forme di legge - artt. 47, 47 ter e 50 0.P., e correlato vizio della bis ord. pen.ed erronea applicazione degli motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Con