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Ordinanza — n. 5082/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5082/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5082/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo ex artt. 18ter, co. 6 e 14 ter L. 354/1975 proposto da ATTANASIO Alessio avverso il decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza di Novara disponeva il trattenimento di corrispondenza in partenza condividendo le motivazioni esposte nel verbale di trattenimento temporaneo, ravvisando pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dall'inoltro della missiva.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero si è più volte evidenziato - nella presente sede di legittimità - che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere (o ricevere) un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dall'art. 18 ter (in tal senso Sez.

Parole chiave

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pericolo di tortura minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica detenzione in stato d'isolamento avviso di pignoramento obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo ex artt. 18ter, co. 6 e 14 ter L. 354/1975 proposto da ATTANASIO Alessio avverso il decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza di Novara disponeva il trattenimento di corrispondenza in partenza condividendo le motivazioni esposte nel verbale di trattenimento temporaneo, ravvisando pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dall'inoltro della missiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 15 Cost, 19 ter ord.pen. e 581, lett.

d) e 591, co. 1 lett. c), cod. proc. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero si è più volte evidenziato - nella presente sede di legittimità - che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere (o ricevere) un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dall'art. 18 ter (in tal senso Sez.

I n. 9689 del 12.2.2014). E' evidente che la legittima finalità preventiva è correlata da un lato alla 'pericolosità' del soggetto sottoposto al regime differenziato, dall'altro allo specifico contenuto della missiva, che deve apparire tale da determinare un ragionevole allarme circa l'effettiva volontà del mittente di trasmettere, in realtà, una comunicazione che esula dall'ambito strettamente personale. Nel caso in esame la motivazione resa appare del tutto in linea con tale finalità, posto che l'interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale non risulta irragionevole ed è pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensor