Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, which is not permitted in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding joint criminal intent, a matter reserved for the trial court. The lower court had already thoroughly examined the evidence and found no concrete indicators of common ideation between the distinct offenses. Consequently, the request was deemed an impermissible attempt to retry the case rather than a legitimate challenge to the legal application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: Appeals in execution proceedings cannot request a re-evaluation of facts or a new assessment of evidence, as the execution judge's role is limited to verifying the legality of the final judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI MATTEO nato a ROMA il 18/02/1989 avverso l'ordinanza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2022 il Tribunale di Tivoli ha respinto l'istanza avanzata da RINALDI Matteo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale evidenzia che l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato costituisce mera riproposizione di precedente richiesta già rigettata e basata sui medesimi elementi; la mancata indicazione del reato più grave costituisce vizio di merito non più esaminabile in sede esecutiva; infondata risulta l'eccezione proposta con riferimento alla ritenuta erronea determinazione della pena di cui alla più recedente condanna inflitta al RINALDI.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - RINALDI Matteo deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 3.1 Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte (con motivazione specifica e idonea a dare conto del risultato ottenuto) e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il