Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentation regarding sentencing parameters under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Erik Alexander Cardellini inadmissible due to the generic nature of his arguments. Cardellini challenged the lower court's conviction for a minor offense, claiming the sentence deviated from statutory minimums and failed to consider specific parameters under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this claim because the applicant offered only a general disagreement with the sentencing without providing the required specific, reasoned objections to the court's evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack the specific, reasoned argumentation required to challenge the court's evaluation of sentencing parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLINI ERIK ALEXANDER nato a CIVITANOVA MARCHE il 06/07/1987 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; t IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 25 gennaio 2022 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 30.10.2019 dal GIP del Tribunale di Macerata nei confronti di CARDELLINI Erik Alexander, ritenuto penalmente responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 75, co.1, D. Lgs. 159/2011 e condannato alla pena di mesi tre di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CARDELLINI Erik Alexander deducendo vizio di motivazione in relazione ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. ed al discostamento dal minimo edittale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente