Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation of explosive weapon characteristics.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciro Casaburi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Casaburi challenged the lower court's finding that four homemade explosives possessed the 'lethal' characteristic required by law. The court ruled that the appeal constituted an impermissible request to re-evaluate facts already properly assessed during the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a re-evaluation of facts congruently assessed by the court of first instance, as such appeals are reserved for violations of law only.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASABURI CIRO nato a SALERNO il 15/12/1999 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; _ 4-- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il t28 novembre j2022 la Corte di Appello di Salerno ha confermato — ' 2' j la sentenza emessa il 28.11.2019 dal Tribunale di Salerno nei confronti di CASABURI Ciro, 041 ritenuto penalmente responsabile del delitto di cui all'art. 2 L. 895/1967, perché illegalmente deteneva presso la propria abitazione quattro ordigni esplosivi di fattura artigianale, conservati all'interno di scatole di cartone, ai quali va riconosciuta, per potere dirompente, concentrazione in ambiente angusto, facilità di attivazione e materie utilizzate, la caratteristica della micidialità.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CASABURI Ciro deducendo vizio di motivazione in relazione alla caratteristica della micidialità.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside