Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal argumentation against surveillance court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to provide specific legal arguments, offering only a general disagreement with the lower court's assessment. The petitioner argued that the surveillance court incorrectly rejected his request to visit his father-in-law under Article 30 of the Penal Code. The court ruled that without a detailed doglianza (complaint) articulating specific legal violations, the appeal lacks the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30, co. 2 ord.pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to articulate specific legal violations or reasoned complaints against the factual or legal evaluation of the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANFREDI PASQUALE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 06/02/1977 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; m / / i / / é / IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da MANFREDI Pasquale avverso il decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza, con il quale si rigettava l'istanza presentata dal ristretto ai sensi dell'art. 30 ord.pen. per recarsi al domicilio dal suocero. In motivazione, il Tribunale osserva che dalla documentazione prodotta non emergono episodi di acuzie in atto o recenti da cui possa desumersi un imminente pericolo quoad vitam per il congiunto del ristretto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANFREDI Pasquale deducendo violazione di legge in relazione all'art. 30, co. 2 ord.pen..
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il