Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentation against appellate court sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Cinquemani's appeal inadmissible due to the generic nature of his complaints against the Palermo Court of Appeal's sentencing decision. Cinquemani argued a defect in reasoning regarding his conviction under Article 76 of Legislative Decree 159/11, but the court found his objections were merely a general disagreement without specific argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and Cinquemani was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack specific argumentation against the lower court's evaluation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUEMANI VINCENZO nato a PARTINICO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 gennaio 2022 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 5.05.2021 di condanna di CINQUEMANI Vincenzo per il reato di cui all'art. 76, co. 4, D. Lgs. n. 159/11, rideterminava la pena inflitta in mesi tre di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CINQUEMANI Vincenzo deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo stata espressa una doglianza argomentata ma un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente