Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, which is not permitted in this jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Biagio Zanfardino's appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding criminal continuity. The lower court had correctly distinguished between the location of crimes and the criminal intent, rejecting the claim of a common criminal group. The Supreme Court ruled that such factual reassessment is strictly prohibited in a legality review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts, as the court of legality cannot substitute its judgment for that of the trial court on factual indicators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANFARDINO BIAGIO nato a NAPOLI il 06/04/1977 avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A N IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 gennaio 2022 il Tribunale di Napoli ha respinto l'istanza avanzata da ZANFARDINO Biagio tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, le violazioni accertate non possono essere ritenute espressione di una pregressa accertata appartenenza del condannato al gruppo di Favella per il solo fatto che sono state commesse nel territorio di Afragola poiché il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso non può essere confuso con l'identità della spinta criminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge commesse.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ZANFARDINO Biagio deducendo violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per aver fondato la motivazione di rigetto su circostanze erronee.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte (con motivazione specifica e idonea a dare conto del risultato) e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr