Cassation court dismisses appeal for carrying a baton outside home, ruling parties waived incomplete evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Savino Schiavulli inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Schiavulli was convicted for carrying a baton outside his residence without justification, appealing the lower court's sentence on grounds of legal violation and lack of motivation. The court held that by proceeding to the discussion phase without challenging the evidence despite the trial being closed, the parties implicitly revoked the previously admitted proof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a judge closes the investigative phase without prior proof and parties proceed to discussion without raising issues regarding incompleteness, the evidence is deemed implicitly revoked by the parties' acquiescence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVULLI SAVINO nato a CERIGNOLA il 21/10/1968 avverso la sentenza del 26/07/2021 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; RAI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 26 luglio 2021 il Tribunale di Potenza ha dichiarato SCHIAVULLI LSaviano kolpevole del reato di cui all'art. 4 L. 110/75, perché, senza giustificato motivo, SQ_Uk .AA/ portava fuori dalla propria abitazione un manganello tipo sfollagente a estrazione della (41 lunghezza complessiva di cm. 57 in apertura. Concessa l'attenuante di lieve entità e le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 700,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCHIAVULLI Saviano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. LA nir'n•O (Apo:,,Tn1"9 r1irtre44 vo<A-n 0fi.,VIz Inui i (IP, tiPili,K.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, per costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (v. Sez. V n. 7108 del 14.12.2015, dep. 2016).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il