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Ordinanza — n. 5071/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5071/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bellafiore inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical due to a misrepresentation of evidence, effectively requesting a re-evaluation of facts already properly assessed. The court rejected this, ruling that such requests belong to the merits phase and not the cassation stage, leading to a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; A cassation appeal based solely on the illogicality of reasoning regarding facts already congruently evaluated constitutes a request for factual re-evaluation and is therefore inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation request misrepresentation of evidence illogicality of reasoning merits phase limitation prove acquisite tramite sorveglianza carcerazione preventiva eccessiva sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAFIORE MARIO GASPARE nato a CASTELVETRANO il 04/01/1971 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 gennaio 2022 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 3.05.2021 di condanna di BELLAFIORE Mario Gasparre per il reato di cui all'art. 73 D. Lgs. n. 159/11, rideterminava la pena inflitta al BELLAFIORE in mesi sei di arresto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BELLAFIORE Mario Gasparre deducendo illogicità della motivazione per travisamento della prova.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente