Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation of already approved elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniele Musci inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Musci challenged the Rome Surveillance Tribunal's revocation of his probationary service due to a new assault and negative conduct. The court ruled that the appeal sought a re-evaluation of facts already properly assessed by the lower court, which is not permitted under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of factual elements that have been congruently assessed by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCI DANIELE nato a ROMA il 15/06/1990 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen. nei confronti di MUSCI Daniele con decorrenza dal 21.01.2022. In motivazione, il Tribunale sottolinea di condividere la motivazione posta alla base del provvedimento di sospensione della misura alternativa emesso dal Magistrato di Sorveglianza, motivato dalla aggressione posta in essere dal MUSCI nei confronti di CRETU Gheorgita Deni in data 12.01.2022, in una con le altre informazioni negative sulle condotte dell'affidato emergenti dalla notizia di reato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MUSCI Daniele deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi - in sostanza - di richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Ppesident