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Ordinanza — n. 5066/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5066/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5066/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDIZIO DANIELE nato a ROMA il 28/02/1982 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della misura della detenzione domiciliare concessa a GRANDIZIO Daniele con ordinanza del medesimo Tribunale in data 10 febbraio 2021. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, la pervicace, intollerabile ed ingiustificabile prosecuzione di attività delinquenziale da parte del GRANDIZIO, in regime di restrizione domiciliare, è tale da dimostrare assoluta incoerenza con le finalità di tipo rieducativo che avevano giustificato l'applicazione del regime alternativo, nonché l'incapacità di adattarsi al trattamento riabilitativo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5066/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora revoca del sequestro restrizione di libertà detentore del domicilio proroga della carcerazione espulsione motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDIZIO DANIELE nato a ROMA il 28/02/1982 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 febbraio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto la revoca della misura della detenzione domiciliare concessa a GRANDIZIO Daniele con ordinanza del medesimo Tribunale in data 10 febbraio 2021. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, la pervicace, intollerabile ed ingiustificabile prosecuzione di attività delinquenziale da parte del GRANDIZIO, in regime di restrizione domiciliare, è tale da dimostrare assoluta incoerenza con le finalità di tipo rieducativo che avevano giustificato l'applicazione del regime alternativo, nonché l'incapacità di adattarsi al trattamento riabilitativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GRANDIZIO Daniele deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, essendo stato manifestato un generico dissenso alle valutazioni espresse in sentenza, dotate di piena logicità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consiglie