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Ordinanza — n. 5064/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5064/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAMARINO FRANCESCO nato a ANDRIA il 21/02/1972 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rz-11 •••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2022 la Corte di Appello di Bari rigettava l'istanza avanzata da NICOLAMARINO Francesco tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2022 la Corte di Appello di Bari rigettava l'istanza avanzata da NICOLAMARINO Francesco tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale remissione della pena controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAMARINO FRANCESCO nato a ANDRIA il 21/02/1972 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rz-11 •••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2022 la Corte di Appello di Bari rigettava l'istanza avanzata da NICOLAMARINO Francesco tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NICOLAMARINO Francesco deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigl