Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to prior criminal conduct discovered via warrant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant, Roberto Melfi, challenged the revocation of his social service probation following his arrest on a new warrant. The court ruled that discovering prior criminal conduct through the warrant invalidated the personality assessments made during the original probation grant, making the revocation legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 O.P.; Art. 616 cod. proc. pen.: The discovery of prior criminal conduct through a warrant invalidates personality assessments made during probation grant, justifying revocation; appeals based on this are inadmissible if the revocation is legally grounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELFI ROBERTO nato a ISPICA il 01/12/1967 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catania revocava, a far data dall' 1.12.2021, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. concessa a MELFI Roberto con ordinanza emessa il 15.04.2020 dal Tribunale di Sorveglianza di Catania. In motivazione, il Tribunale evidenza che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale va revocata, in quanto il condannato è stato arrestato in data 1.12.2021 in seguito ad ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Catania in data 23.11.2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/1990.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MELFI Roberto deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero il disvelamento (dovuto alla emissione del titolo cautelare) di una condotta di reato antecedente alla ammissione a misura alternativa legittima la revoca, in quanto finisce con invalidare le considerazioni in fatto sulla personalità espresse al momento della ammissione. Le restanti doglianze sono meramente in fatto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre