Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation, which is not permitted in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by De Silvia Angelo inadmissible because it sought a re-evaluation of facts regarding the continuity of crimes. The lower court had already examined the evidence and found no concrete indicators of common intent between the distinct criminal acts. The Court ruled that requesting a new factual assessment violates the procedural limits of the legality stage, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts or evidence, as the Court of Cassation can only review the legality of the proceedings and not substitute its judgment on the facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVIA ANGELO nato a CEPRANO il 01/09/1956 avverso l'ordinanza del 07/01/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 gennaio 2022 il Tribunale di Frosinone rigettava l'istanza avanzata da DE SILVIA Angelo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DE SILVIA Angelo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e difetto di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte (con motivazione specifica e idonea a discostarsi dai contenuti di precedente decisione favorevole all'istante) e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President