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Ordinanza — n. 5060/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against mail retention, ruling reasonable suspicion of organized crime suffices without explicit instructions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5060/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bosti Patrizio inadmissible due to manifest unfoundedness. The lower court had retained a letter from the detainee's daughter, citing reasonable suspicion of organized crime activity under Article 18 ter of Law 354/1975. The court held that explicit instructions are not required; concrete elements creating reasonable doubt about the message's true nature are sufficient for preventive control.

Regesto Legislator

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Art. 18 ter L. n. 354/1975; Art. 125, co. 2, cod. proc. pen.: The retention of correspondence from detainees under differentiated regimes requires only reasonable suspicion based on concrete elements indicating the message exceeds personal communication, without needing explicit instructions to commit crimes.

Parole chiave

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mail retention detention reasonable suspicion standard organized crime suspicion preventive control regime manifest unfoundedness appeal correspondence monitoring legal sufficiency test diritto alla corrispondenza

Disposizioni normative citate

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Art. 18 ter L. n. 354/1975
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BOSTI Patrizio deducendo violazione di legge in relazione all'art. 18 ter L.
Art. 125, co. 2, cod. proc. pen.
354/1975, stente l'inosservanza dei presupposti normativi legittimanti le limitazioni e i controlli della corrispondenza, nonché per violazione di legge dell'art. 125, co. 2, cod. proc. pen. in relazione al vizio di mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 41 bis ord.pen.
3.1 Ed invero si è più volte evidenziato - nella presente sede di legittimità - che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord.pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 9689 del 12.2.2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSTI PATRIZIO nato a NAPOLI il 05/09/1958 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 25 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da BOSTI Patrizio avverso il decreto del 9.04.2021 con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia ha disposto il trattenimento di una missiva del 17 aprile 2020 indirizzata al reclamante dalla figlia BOSTI Flora.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BOSTI Patrizio deducendo violazione di legge in relazione all'art. 18 ter L. n. 354/1975, stente l'inosservanza dei presupposti normativi legittimanti le limitazioni e i controlli della corrispondenza, nonché per violazione di legge dell'art. 125, co. 2, cod. proc. pen. in relazione al vizio di mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero si è più volte evidenziato - nella presente sede di legittimità - che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere (o ricevere) un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' indicate dall'art. 18 ter (in tal senso Sez.

I n. 9689 del 12.2.2014). E' evidente che la legittima finalità preventiva è correlata da un lato alla 'pericolosità' del soggetto sottoposto al regime differenziato, dall'altro allo specifico contenuto della missiva, che deve apparire tale da determinare un ragionevole allarme circa l'effettiva volontà del mittente di trasmettere, in realtà, una comunicazione che esula dall'ambito strettamente personale . Nel caso in esame la motivazione resa appare del tutto in linea con tale finalità, posto che l'interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale non risulta irragionevole ed è pertanto insindacabile nella presente sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P